Superbonus applicabile per impianti fotovoltaici sul terreno di pertinenza
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Con la risposta a interpello 10 marzo 2021 n. 171 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in base all’attuale normativa nonché dei documenti di prassi ministeriale a oggi pubblicati, e sempre che vengano rispettati i requisiti nonché le condizioni normativamente previste, al contribuente non è precluso l’accesso al Superbonus (detrazione del 110%) in relazione alle spese che sostiene per l’ installazione sul terreno di pertinenza dell’abitazione di un impianto fotovoltaico oggetto di interventi di riqualificazione energetica
Superbonus e fotovoltaico
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate in tema di Superbonus legato all’installazione di impianti fotovoltaici ha ricordato quanto segue:
con la circolare dell’Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E era stato chiarito che il Superbonus torna applicabile alle spese sostenute per: l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici, come definiti dall’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d), D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412; l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei citati impianti solari fotovoltaici agevolati;
la maggiorazione della detrazione si applica qualora: gli impianti vengano installati congiuntamente a uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus; l’energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo venga ceduta al GSE (Gestore dei servizi energetici Spa) con le modalità di cui all’art. 13, comma 3, D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
risulta possibile beneficiare della detrazione in esame anche in caso di installazione (contestuale o successiva) di sistemi di accumulo integrati nei citati impianti solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo dei medesimi sistemi;
per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale a un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica (ex art. 3, comma 1, lett. d), e) ed f), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
Da ultimo si segnala che con la circolare 22 dicembre 2020 n. 30/E era stato chiarito, inoltre, che si può ottenere l’agevolazione per impianti fotovoltaici se installati: sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.
Sempre tale circolare aveva, poi, precisato che ai fini del Superbonus l’installazione degli impianti in esame può essere effettuata anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari e che, pertanto, l’agevolazione spetta anche nel caso in cui l’installazione sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto.
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